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Lo Statuto
Il presente statuto, realizzato nel momento in cui si è costituita l’associazione nel 1993, è il risultato di modifiche approvate nell’assemblee dei soci del 4 febbraio 1995 e del 2 febbraio 1998 che ha anche sancito la trasformazione della Fondazione Paestum in ONLUS.
I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE
Art. 1. Costituzione - È costituita in Paestum una Associazione denominata “FONDAZIONE PAESTUM - Centro di studi comparati sui movimenti coloniali nel Mediterraneo - ONLUS”.
Art. 2. Finalità - L’Associazione non ha scopo di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociale. Essa è intesa al perseguimento di scopi scientifici, culturali e rappresentativi delle esigenze collettive di conservazione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali di Paestum.
In particolare la “FONDAZIONE PAESTUM” si propone di:
1) promuovere ed effettuare studi e ricerche, organizzare incontri, seminari, convegni nazionali ed internazionali su valori storici, culturali ed ambientali;
2) sviluppare studi e ricerche in particolare nel campo della comparazione tra differenti formazioni sociali ed in quello delle colonizzazioni nei loro varii aspetti e con i connessi problemi delle forme di dipendenza e di rapporto tra livelli culturali diversi.;
3) costituire un archivio e una biblioteca specializzata;
4) curare le edizioni a stampa o multimediali degli studi, dei convegni e dei seminari, sia nella prospettiva della divulgazione, che in quella della ricerca scientifica;
5) favorire la riqualificazione di Paestum, promuovendo tutte le iniziative che ne salvaguardino la corretta divulgazione dei valori storici e monumentali.
Per il raggiungimento delle finalità di cui ai numeri precedenti, la “Fondazione Paestum” può intrattenere rapporti di collaborazione e stipulare convenzioni con istituti di ricerca italiani e stranieri.
È fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, salvo che si tratti di attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero ad esse strumentali in quanto integrative, in conformità con il dettato del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni.
Art. 3. Sede - L’Associazione ha sede a Paestum, in via di Porta Marina, n. 86.
II - PATRIMONIO
Art. 4. Patrimonio - Le risorse finanziarie della Fondazione sono costituite da: a) quote di ammissione dei soci; b) contributi annuali dei soci; c) contributi di enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali; d) sovvenzioni , lasciti e donazioni; f) eventuali entrate legate a prestazioni di servizi effettuate dalla Associazione.
III - ASSOCIATI
Art. 5. Componenti - Possono essere ammessi a far parte della “Fondazione Paestum” in qualità di associati tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni ed enti, che ne condividano gli scopi.
L’ammissione avviene su domanda dell’interessato, con deliberazione del Consiglio direttivo. All’atto dell’ammissione gli associati versano all’Associazione una quota annualmente determinata dal Consiglio direttivo. Gli associati sono altresì tenuti al versamento di una quota annuale di partecipazione, determinata dal Consiglio direttivo.
Sono considerati soci sostenitori coloro i quali, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, sostengono l’Associazione attraverso l’impegno personale o mediante ulteriori apporti economici.
L’assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, può deliberare l’ammissione di soci onorari, scegliendoli fra personalità che si siano distinte nel perseguimento dei fini condivisi dall’Associazione o comunque nella promozione di valori culturali e sociali.
Art. 6. Scioglimento parziale del rapporto - La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
Gli associati che non avranno presentato le loro dimissioni entro i tre mesi precedenti alla chiusura dell’esercizio in corso saranno considerati tali anche per l’esercizio successivo, rimanendo obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
L’esclusione può essere deliberata dall’assemblea per morosità nel versamento del contributo associativo e per l’esistenza di una giusta causa.
IV - ORGANI
Art. 7. Organi - Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea; b) il Consiglio direttivo; c) il Presidente.
Art. 8. Competenze assembleari - L’Assemblea: a) approva il bilancio e la connessa relazione del Presidente; b) nomina il Consiglio direttivo; c) nomina il Presidente; d) nomina il Collegio dei revisori; e) delibera sulla modificazione dell’atto costitutivo e su ogni altro oggetto che ad essa intenda sottoporre il Consiglio direttivo.
Art. 9. Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea - L’Assemblea è costituita dai soci in regola con il versamento delle quote di ammissione e dei contributi annuali, nonché dai soci onorari. Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato. Tuttavia, nessun associato può rappresentare più di altri due associati.
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’assemblea deve essere altresì convocata ove lo richieda un numero di associati pari ad almeno i due terzi della compagine sociale.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando risultino presenti o rappresentati almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.
In prima ed in seconda convocazione l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 10. Consiglio direttivo - Il Consiglio direttivo è composto da sette associati, compreso il Presidente, eletti dall’assemblea per la durata di cinque anni.
Ad esso competono l’ordinaria e la straordinaria amministrazione dell’Associazione, in attuazione delle linee programmatiche approvate dall’Assemblea. Elabora altresì il progetto di bilancio; fissa annualmente la quota di ammissione alla Associazione e l’ammontare del contributo annuale dovuto dagli associati; nomina, fra i propri componenti, un segretario-tesoriere; può costituire commissioni di studio e gruppi di lavoro. Su proposta del Presidente, il Consiglio direttivo può conferire la delega, per specifiche attività, ai propri componenti.
Art. 11. Presidente - Il Presidente viene eletto dall’assemblea. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, presiede l’assemblea ed il Consiglio direttivo
Art. 12. Comitato scientifico - Il Comitato scientifico, composto da un numero minimo di dieci studiosi italiani e stranieri. Esso è organo di alta consulenza dell’Associazione ed espleta altresì funzioni di carattere propositivo.
I componenti sono eletti dal Consiglio Direttivo e durano in carica cinque anni.
Art. 13. Collegio dei revisori - Il Collegio dei revisori è nominato dall’assemblea.
È composto da tre membri dotati di idonea capacità professionale, al fine di controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e dello statuto.
Esso provvede alla redazione di un’apposita relazione in occasione della approvazione del bilancio.
V - BILANCIO
Art. 14. Bilancio - L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato direttivo sottoporrà all’assemblea il bilancio per l’approvazione.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 3.
È fatto divieto di distribuire fra i soci, direttamente o indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di qualsiasi natura durante la vita dell’Associazione, salvo che tale destinazione non sia imposta o comunque consentita dalla legge o sia effettuata a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
VI - ESTINZIONE
Art. 15. Estinzione dell’Associazione - L’Associazione si estingue nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.
In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, d.lgs. 23 dicembre 1996, n. 662, fatta salva ogni diversa destinazione eventualmente disposta dalla normativa vigente al momento dello scioglimento.
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